L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole tramite cui si possono ereditare le quote residue di detrazioni dei bonus edilizi.
Al fine di garantire l’uniformità di applicazione delle norme fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle situazioni di trasferimento mortis causa di immobili oggetto di interventi edilizi agevolati.
Nel documento, denominato Principio di diritto n. 7/2025, l’Ente fiscale ha spiegato le condizioni necessarie per ereditare le quote residue delle detrazioni.
In caso di trasferimento di immobile per decesso del contribuente con diritto di detrazione, il bonus Irpef è trasmesso per intero solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene, successivamente all’apertura della successione.
Questa detenzione materiale e diretta del bene deve però sussistere per tutto il periodo di riferimento dell’imposta.
Quindi, le rate residue non possono essere utilizzate per quelle annualità in cui l’immobile ereditato è stato concesso, ad esempio, in locazione o comodato, anche per una sola parte dell’anno in questione.
Ad ogni modo, terminata la locazione o il comodato, l’erede potrà “beneficiare delle eventuali rate residue di competenza”.
Nel caso in cui avvenissero nell’arco degli anni variazioni del numero di eredi detentori del bene, il diritto ad usufruire delle quote residue del bonus fiscale andrà ripartito di conseguenza.
Oltre che per il bonus ristrutturazioni, l’Agenzia delle Entrate precisa che queste regole sulle quote residue valgono anche per bonus verde, ecobonus e superbonus.
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