Una recente sentenza della Cassazione stabilisce la retroattività della norma che prevede l’impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia.
Nella sentenza numero 19270/2014 del 12 settembre la Cassazione prescrive infatti il divieto di pignorare la prima casa – se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, e se è adibito ad uso abitativo e il proprietario vi risiede anagraficamente – anche per i procedimenti in corso, quindi stabilendo la retroattività della norma contenuta nel cosiddetto Decreto del Fare (all’art. 52 del DL 69 del 21/6/2013).
Secondo la Cassazione, infatti, “dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo (…) la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti (…) di processi iniziati prima della sua entrata in vigore”.
In questo modo, la Corte ha chiarito definitivamente i dubbi, anche della stessa Equitalia, sull’interpretazione dell’articolo sopra citato del Decreto del Fare.
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