La Corte di Cassazione ha ribadito, in una recente Ordinanza, che l’esenzione Imu non spetta nel caso di “doppia abitazione principale”.
I coniugi che risiedono in Comuni diversi, anche se per esigenze lavorative, non hanno diritto a considerare entrambi gli immobili come abitazione principale, ai fini dell’esenzione Imu.
Per la Cassazione, in base all’Ordinanza n. 20130/2020, va seguito alla lettera quanto stabilito dal DL 201 del 2011, per cui, la Suprema Corte afferma “la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente”.
Quindi, come nel caso prospettato alla Cassazione, il fatto che un coniuge abbia stabilito residenza, anche se per motivi lavorativi, in un Comune diverso, non crea una doppia abitazione principale e, di conseguenza, c’è l’impossibilità di usufruire dell’esenzione Imu.
La Cassazione, nell’Ordinanza, cita sue passate sentenze in tal senso, oltre che un pronunciamento della Corte Costituzionale.
Di orientamento diverso è, invece, la Circolare n. 3/DF del 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui era stata sostanzialmente aperta la possibilità di destinare ad abitazione principale immobili in Comuni diversi, affermando che “in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Potrebbe esserci, prima o poi, un’iniziativa legislativa, che indirizzi più chiaramente l’orientamento di questo aspetto della fiscalità per le abitazioni principali. Altrimenti, questa interpretazione della norma da parte della Cassazione credo che possa aprire ulteriormente la via ai Comuni per la ricerca delle cosiddette “finte prime case”, per effettuare accertamenti sull’Imu non versata in seguito a “spacchettamenti” dei nuclei familiari.
A proposito di fiscalità immobiliare, ti segnalo la possibilità di ridurre Imu e Tasi se si concede un immobile in comodato gratuito a genitori o figli.
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