Il 15 luglio 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre Decreti che modificheranno gli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici, a partire dal 1° ottobre 2015.
Questi cambiamenti normativi sono descritti da questo post del dottor Michele Barone, che collabora con me operativamente su questo tema, tramite una partnership specifica. Buona lettura! Dario D’Orta.
I tre Decreti sono:
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
- Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Vi segnalo, sinteticamente, le principali novità introdotte, considerando che le modifiche descritte non sono retroattive per le attestazioni già redatte fino al 1° ottobre 2015.
Il certificato
I decreti introdurranno nuove linee guida nazionali per la redazione degli APE, con l’obiettivo di standardizzare le certificazioni con l’adozione di un modello unico per tutto il territorio nazionale. E’, inoltre, previsto uno schema di annuncio di vendita e locazione per uniformare le informazioni energetiche degli edifici.
Le classi energetiche saranno 10 (dalla A4, la migliore, alla G, la peggiore).
Il certificatore
Il certificatore avrà l’obbligo di effettuare almeno un sopralluogo presso l’unità immobiliare, dal quale dovrà attingere informazioni per l’indicazione di proposte migliorative mirate all’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio.
Le sanzioni
I Decreti richiamano esplicitamente l’art. 15 del Dlgs 192/2005 relativo alle sanzioni nei confronti di:
- Certificatori: multa da € 700 a € 4.200 per la redazione di un APE non corretto;
- Direttore dei lavori: multa da € 1.000 a € 6.000 per mancata presentazione dell’APE;
- Costruttore/Proprietario: multa da € 3.000 a € 18.000 per mancata redazione dell’APE per nuove costruzioni, ristrutturazioni, messi in vendita o in affitto.
Il ruolo dell’Enea
Entro il 1° ottobre 2015 l’Enea aggiornerà Docet, il software semplificato per il calcolo delle prestazioni energetiche che, dagli ultimi aggiornamenti normativi, era rimasto in stand-by.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’Enea pubblicherà su un’apposita sezione del suo sito indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici, gli incentivi nazionali e regionali. Enea fornirà anche statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.
Database nazionale
Sarà introdotto un database nazionale, il SIAPE, per la raccolta dei certificati energetici. Tale sistema permetterà, di fatto, la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici.
Le Linee guida saranno immediatamente operative, a partire dal 1° Ottobre 2015, nelle Regioni e nelle Province autonome che, a quella data, non abbiano adottato propri strumenti di attestazione energetica in conformità alla direttiva europea 2010/31/UE, mentre per tutte le Regioni che alla data di entrata in vigore dei decreti lo abbiano già fatto, sarà necessario un lavoro di adeguamento normativo entro due anni dall’entrata in vigore.
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