E’ stata puntualizzata dall’Agenzia delle Entrate la possibilità, per un comodatario, di usufruire del bonus ristrutturazioni.
A determinate condizioni, il comodatario di un immobile ad uso gratuito può usufruire del bonus ristrutturazioni del 50%.
Nelle pagine di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, è stata data risposta ad un contribuente, detentore, in qualità di comodatario, di un immobile ad uso gratuito concessogli dal padre, riguardo alla possibilità di usufruire della detrazione edilizia del 50%.
Il comodatario rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile in base ad un titolo idoneo (comodato), purché sostenga le spese dei lavori edili.
Quindi, per usufruire del bonus edile:
- il contratto di comodato deve risultare regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori o al sostenimento delle spese (se il pagamento ha preceduto l’avvio dei lavori);
- il comodatario deve possedere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile. Tale consenso deve essere acquisito dal comodatario in forma scritta, anche successivamente all’avvio dei lavori, ma deve essere formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sarà richiesta la detrazione Irpef.
A proposito di comodato gratuito concesso a genitori o figli, ti segnalo il mio post sulla riduzione dell’Imu.
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