E’ stata inserita nella Legge di Stabilità 2016 la norma che prevede la possibilità di acquistare la prima casa con il leasing immobiliare.
La formula di acquisto tramite leasing viene quindi estesa anche alle persone fisiche, con detrazioni fiscali soprattutto per i più giovani.
A seguire, le caratteristiche principali del leasing immobiliare, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.
L’immobile – da adibire ad abitazione principale – viene acquistato o fatto costruire da una banca o da un intermediario finanziario, in base alle indicazioni dell’utilizzatore, a cui viene messo a disposizione. L’utilizzatore versa un determinato corrispettivo, basato sul prezzo di acquisto o costruzione e sulla durata del contratto di locazione finanziaria. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore può scegliere di acquistare l’immobile, ad un prezzo prestabilito.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve corrispondere all’utilizzatore il ricavato della vendita, dedotti i canoni non pagati fino alla risoluzione, quelli attualizzati e il prezzo di riscatto stabilito a suo tempo. In caso di differenza negativa, sta all’utilizzatore corrispondere quanto spetta al concedente. Non viene applicata, per il leasing immobiliare, l’azione revocatoria.
L’utilizzatore può chiedere (per una sola volta) la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, per specifici casi di cessazione del proprio rapporto di lavoro. L’applicazione della sospensione non comporta nuovi oneri o necessità di garanzie aggiuntive.
La detrazione Irpef del 19% viene applicata in misura diversa, a seconda se l’utilizzatore è di età minore o maggiore di 35 anni, ma sempre con un tetto reddituale di € 55.000:
- per gli under 35, lo sconto fiscale si applica con un tetto di € 8.000 per i canoni e di € 20.000 per l’importo dell’acquisto finale;
- per gli over 35, lo sconto fiscale è dimezzato rispetto ai più giovani, quindi si avranno tetti rispettivamente di € 4.000 e € 10.000.
L’immobile che l’utilizzatore sceglie di acquistare al termine del contratto di locazione finanziaria va adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. L’utilizzatore non deve essere titolare di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.
Un’altra agevolazione riguarda l’imposta di registro, che viene ridotta all’1,5% in caso di:
- cessioni di immobili, non di lusso, effettuate nei confronti di banche e società di leasing per essere concessi, in locazione finanziaria, a utilizzatori aventi i requisiti previsti per l’acquisto di prima casa;
- cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria, sempre relativi a immobili non di lusso, quando ricorrono le agevolazioni prima casa.
Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa, € 200 ciascuna.
Le agevolazioni fiscali (detrazione Irpef e imposta di registro ridotta) saranno applicate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
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