La Corte di Cassazione ha sentenziato che un ascensore per disabili può essere installato anche in caso di riduzione degli spazi comuni.
Intervenendo su un conflitto tra una persona con handicap ed un condominio, la Corte di Cassazione ha emesso la Sentenza n. 16486/2015 in cui afferma:
- la riduzione della scala condominiale comune a 72 cm. – necessaria per permettere l’installazione dell’ascensore per disabili – non impedisce l’utilizzo della stessa, e quindi i vari interessi possono ritenersi tutelati, tra cui il diritto all’effettiva utilizzazione dell’edificio interessato;
- in base alla Legge n. 13/1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) i lavori di innovazione possono essere deliberati con maggioranze condominiali meno gravose (commi 2 e 3 dell’art. 1136 del Codice Civile), vale a dire che è sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (quorum deliberativo).
Pertanto, la Cassazione ha affermato che un disagio (quale quello manifestato da alcuni condomini) non significa inservibilità della cosa comune, a maggior ragione se la sua riduzione consente il godimento di un diritto, sollecitato da un altro condomino.
______________________________________________





Lascia un commento